E alla fine è 3-0 a tavolino. In favore della Salernitana, con la Reggiana che si vede quindi costretta a incassare questa sconfitta dopo il match che si sarebbe dovuto giocare all’ “Arechi” lo scorso 31 ottobre, ma che non ebbe disputa poiché gli emiliani – duramente colpiti da Covid-19 (si contavano allora 29 positivi nel gruppo squadra) – non si presentarono in Campania.
Ricordiamo che la Reggiana non potè chiedere il rinvio avendo già utilizzato l’unico slot previsto dal regolamento per rinviare il match della settimana antecedente contro il Cittadella.
Di seguito il comunicato ufficiale:

“Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 19 novembre 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

SERIE BKT
Gara Soc. SALERNITANA – Soc. REGGIANA del 31 ottobre 2020

Il Giudice Sportivo,
visto il rapporto dell’Arbitro circa la gara, non iniziata per mancata presentazione della squadra della Soc. Reggiana;

visto il ricorso sulla regolarità della gara prevista per il 31 ottobre 2020, ore 16.00, in Salerno, Stadio Arechi, preannunciato il 2 novembre 2020 e pervenuto nei termini il 3 novembre 2020;

visti gli atti tutti posti nella disponibilità di questo Giudice, o per invio diretto o per trasmissione da parte della Procura Federale (come da invio in data 10 novembre 2020 ore 20.21 da parte della detta Procura, all’uopo investita dell’onere di acquisire documentazione da questo Giudice con mail del 2 novembre 2020 ai sensi degli artt. 61, comma 1, e 62, comma 2, CGS);

vista la decisione assunta dal Consiglio Federale il 9 novembre 2020 con riferimento all’art.1.3. delle “Regole relative all’impatto Covid-19 gestione dei casi di positività e rinvio gare” (C.U. n.29 del 13 ottobre 2020);

vista l’assenza di memorie pervenute nei termini, a seguito della fissazione della data di assunzione della decisione comunicata con PEC del 13 novembre 2020, ore 9.38;

considerato che la Soc. Reggiana, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ha fatto ricorso a questo Giudice per chiedere:

 “in via principale, acclarare e dichiarare, anche previo intervento, in fase istruttoria, della Procura Federale per gli accertamenti del caso, la sussistenza della forza maggiore i sensi dell’art.55 delle N.O.I.F. in ordine alla mancata disputa della gara in oggetto, e, per l’effetto, rimettere gli atti alla Lega Nazionale Professionisti Serie B per la rifissazione della partita medesima;
 in estremo e denegato subordine, astenersi dal comminare alla Società ricorrente la penalizzazione di un punto in classifica, in forza della disposizione di al par. 1.3 del Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Professionisti Serie B n. 29 del 13 ottobre 2020”.

ritenuta la documentazione disponibile sufficiente per assumere le decisioni in ordine alla gara di stretta pertinenza di questo Giudice;

atteso che, con riferimento alla sussistenza della forza maggiore, da considerarsi quale “impossibilità oggettiva della prestazione” per il cd. factum principis indipendente dalla volontà dell’obbligato, dagli accertamenti svolti dalla Procura Federale è emerso che l’ASL non ha mai e in alcun modo vietato alla Società Reggiana di effettuare la trasferta a Salerno. In particolare la Procura Federale, in ordine ad un eventuale divieto dell’ASL di affrontare la trasferta a Salerno, ha evidenziato che “dall’esame della corrispondenza intercorsa tra la Soc. Reggiana e l’ASL – documentazione fornita dalla stessa Reggiana Calcio – non si rileva alcun divieto tassativo alla trasferta ordinato dall’AuslRe bensì, da parte di quest’ultima, una mera presa di conoscenza della situazione dello stato di salute del Gruppo Squadra e delle ventotto misure adottate dalla Reggiana con riferimento ai protocolli sanitari”; rilevando, peraltro, che “l’Ausl si limita, invero, a riferire che è necessario continuare a mantenere le misure di prevenzione in corso considerato l’incremento dei numeri dei casi già segnalato dalla Società”;

atteso che, con riferimento alla domanda di non comminare alla ricorrente la penalizzazione di un punto in classifica, occorre evidenziare: i) in primo luogo, che l’art.1.3, pur trattandosi di una mera norma organizzativa dell’attività agonistica demandata alla Lega B (in particolare alla disciplina del rinvio delle gare), stante l’assoluta peculiarità della situazione emergenziale Covid 19, in via del tutto eccezionale può considerarsi derogatorio rispetto all’art. 53, comma 2, delle NOIF, come da decisione assunta dal Consiglio Federale il 9 novembre 2020; ii) in secondo luogo, che dagli accertamenti svolti dalla Procura Federale è emerso che “la Società A.C. Reggiana 1919, alla data del 31 ottobre 2020 aveva 28 () calciatori ai quali era stato assegnato il numero di maglia: di questi 28 (ventotto), ben 18 (diciotto) erano positivi al Covid-19, pertanto solo 10 (dieci) calciatori (di cui 1 portiere) potevano essere schierati, non raggiungendo, quindi il numero di 13 (tredici) calciatori”;

PQM

in scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 59 del 3 novembre 2020, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53 delle N.O.I.F e dell’art. 1.3 del Comunicato Ufficiale n. 29 della Lega Nazionale Professionisti Serie B del 13 ottobre 2020 delibera di applicare alla Soc. Reggiana per la mancata disputa della gara in oggetto, la perdita della gara per 0-3″.

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